Statuto
così come modificato dall’assemblea dei soci del 28/02/2009
Art. 1
Denominazione e sede
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in base agli articoli 36 e seguenti del
Codice Civile e alle leggi regionali e statali è costituita un’Associazione Culturale Cicloecologista
denominata “FIAB-Amici della Bicicletta”.
L’Associazione ha sede a Mestre (Ve) in via Col di Lana 9/a
Art. 2
Natura
L’Associazione non persegue finalità di lucro, è democratica ed indipendente da ogni movimento o
partito politico. Si esclude l’esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia marginale e
comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.
L’associazione aderisce alla Federazione Italiana Amici della Bicicletta (FIAB) e, tramite questa,
all’European Cyclists’ Federation (ECF).
Art. 3
Oggetto sociale
L’Associazione ha le seguenti finalità:
1) diffondere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto alternativo, silenzioso e non inquinante,
promuovendo un’azione di critica verso la “cultura dell’auto”;
2) proporre ai pubblici amministratori la realizzazione di strutture necessarie per incentivare l’uso
quotidiano della bicicletta, quali:
- una rete urbana di percorsi ciclabili;
- dei cicloparcheggi e dei punti di noleggio di bici pubbliche (preferibilmente connessi a possibilità di riparazione);
- la pedonalizzazione di ampi spazi cittadini, fermo restando le esigenze dei portatori di handicap;
- l’ampliamento e la salvaguardia del verde;
- l’introduzione di provvedimenti per la moderazione del traffico e per la sicurezza stradale, in particolare nei riguardi di pedoni e ciclisti;
- la promozione del trasporto combinato (bici + treno, bici + autobus, etc.);
3) opporsi concretamente alla distruzione dell’ambiente naturale, al consumo inopinato del territorio,
alla distruzione sistematica delle preesistenze, come momento fondamentale per il recupero sociale e
strutturale della città;
4) Incentivare e promuovere l’uso del trasporto pubblico;
5) promuovere l’uso della bicicletta anche nel tempo libero, con modalità escursionistiche, per
valorizzare gli aspetti culturali, ambientali e storici del territorio e, inoltre, come occasione di
socializzazione tra le persone; organizzando in proprio o con altre associazioni affini, manifestazioni,
gite, raduni, viaggi in bicicletta; studiando, pubblicando o realizzando percorsi e itinerari
cicloturistici;
6) elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, piani
di fattibilità, progetti di percorsi ciclabili o altre strutture, e provvedimenti utili per realizzare le
finalità ai punti precedenti;
7) organizzare convegni, mostre, corsi, attività di formazione professionale, attività culturali nelle
scuole, progetti educativi scolastici ed extra scolastici, produrre strumenti audiovisivi o multimediali,
o quant’altro sia utile per favorire l’approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più
vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell’associazione;
8) produrre e diffondere materiale informativo che riassuma e diffonda i contenuti e le idee proposte
dall’Associazione (articoli, pubblicazioni, ricerche, pieghevoli, ecc.). Di tali materiali risulta editrice
l’Associazione;
9) attuare alcuni servizi od agevolazioni per i propri soci, o a quelli di associazioni collegate, in
relazione all’uso abituale o escursionistico della bicicletta.
Art. 4
Adesione, recesso, diritti e doveri dei soci
L’adesione è libera e volontaria, ed è aperta a tutti coloro che si propongono di perseguire le finalità
di cui al precedente articolo, accettando i principi del presente Statuto.
Si entra a far parte dell’Associazione previo versamento di una quota annuale stabilità annualmente
dal Consiglio Direttivo; la consegna o l’invio della tessera è da intendersi quale atto di ammissione
da parte dell’associazione.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare ogni anno fino a 5 soci onorari, per particolari meriti
connessi alle finalità dell’associazione, con ammissione senza pagamento della quota sociale
limitatamente all’anno in corso.
Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La qualità di socio si perde
esclusivamente per decesso, dimissioni, morosità o, a seguito di deliberazione del Consiglio
Direttivo, per attività contraria ai principi dell’associazione o altri gravi motivi. Per morosità si
intende il mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 marzo, nel qual caso la volontà di
recedere si considera tacitamente manifestata. I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso
del contributo sociale annuo versato. I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio
Direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei Soci.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di
morte, e non sono rivalutabili.
Tutti i soci hanno gli stessi diritti, possono partecipare alle iniziative promosse dall’Associazione ed
intervenire e votare alle assemblee. Ogni socio ha diritto ad un solo voto per l’approvazione e le
modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi
direttivi dell’associazione.
I soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo statuto.
I soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare
annualmente la quota sociale di adesione.
L’associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate volontariamente e gratuitamente dai
propri aderenti. I soci che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi
ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell’associazione. Le
prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un
incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo o della
Presidenza.
Art. 5
Organi dell’associazione
Sono organi dell’associazione:
· L’assemblea dei Soci
· Il consiglio Direttivo
· Il Presidente
Le cariche degli organi dell’associazione sono elettive e gratuite.
Art. 6
L’Assemblea dei soci
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione; è composta da tutti gli iscritti
dell’associazione in regola con il versamento della quota sociale annua. Si riunisce in seduta ordinaria
una volta all’anno per:
· il rendiconto dell’attività dell’associazione;
· l’elezione del Consiglio Direttivo e del Presidente;
· dare indicazioni sulle nomine di Vicepresidente e di Tesoriere;
· approvare il bilancio consuntivo e l’eventuale bilancio preventivo;
· dare le linee programmatiche all’associazione.
L’assemblea può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o dal 10% dei soci.
L’assemblea deve essere convocata con preavviso di almeno 15 giorni mediante affissione di avviso
presso la sede sociale e tramite comunicazione scritta o verbale ai soci. Risulta validamente costituita
in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda
convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Per tutte le delibere o elezioni sottoposte all’Assemblea ogni socio ha diritto ad un solo voto.
Per dare pubblicità alle deliberazioni assembleari, quale primo atto l’Assemblea nomina un
verbalista. Dopo l’assemblea il verbale resta depositato presso la sede ed ogni socio può consultarlo.
Inoltre un estratto del verbale, delle deliberazioni, del bilancio e dei rendiconti deve essere
comunicato ai soci tramite inserto sulla rivista oppure sul sito web dell’associazione oppure tramite
lettera circolare con affrancatura ordinaria.
Art. 7
Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da almeno 5 membri che durano in carica un anno, con possibilità
di immediata rielezione. Al suo interno vengono eletti due Vicepresidenti. I Vicepresidenti hanno la
funzione di collaborare attivamente con il Presidente, del quale costituiscono un’alternativa nella
rappresentanza dell’Associazione e nei ruoli a lui preposti.
Il Consiglio Direttivo nomina, anche al suo esterno, il/la tesoriere/a che si assumerà i compiti di
redigere la contabilità, il bilancio annuale ed eventualmente preventivo e di rapportare al Consiglio
Direttivo e all’Assemblea la situazione economica dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui
criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l’attuazione delle delibere
programmatiche assembleari, per la direzione e l’amministrazione dell’associazione nonché per la
redazione dei regolamenti sociali.
Art. 8
Il Presidente
Il Presidente assume l’incarico di rappresentare legalmente l’Associazione e di collaborare con il
Consiglio Direttivo nella convocazione dell’Assemblea dei Soci e dell’attività associativa. In caso di
urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell’associazione,
con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.
Art. 9
Risorse economiche dell’associazione
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività
da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati
al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di
attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e
sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
Art. 10
Esercizi sociali e bilancio
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo entro novanta giorni dalla chiusura dell’esercizio dovrà redigere il bilancio
consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea ordinaria annuale. Il bilancio deve restare
depositato in copia presso la sede dell’associazione durante i sette giorni che precedono l’assemblea e
finche sia approvato. I soci possono prenderne visione.
Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto
economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate, il rendiconto finanziario evidenzia la
situazione patrimoniale dell’associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il
valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell’associazione. Dal
bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.
E’ vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o
capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte dalla legge. L’eventuale avanzo di gestione sarà reinvestito a favore delle attività istituzionali
statutariamente previste.
Art. 11
Disposizioni finali
Eventuali modifiche del presente statuto potranno essere deliberate dall’assemblea con una
maggioranza di due terzi dei presenti.
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale con il voto favorevole di
almeno tre quarti degli associati. In caso di scioglimento dell’associazione, per qualunque causa, il
suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini
di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.
ARTICOLO di webmaster pubblicato sabato 18 aprile 2009